1. L'ospedalizzazione domiciliare può essere realizzata sia attraverso gli enti sia attraverso strutture miste. Sono previste allo scopo convenzioni con organizzazioni di volontariato senza fine di lucro stipulate su base regionale e su cui esercitano la vigilanza le aziende sanitarie locali.
2. Le procedure preliminari all'attivazione dell'ospedalizzazione domiciliare sono le seguenti:
a) al momento della richiesta di assistenza alle aziende sanitarie locali o alle aziende ospedaliere:
1) verifica dei requisiti di cui all'articolo 2;
2) raccolta di informazioni sulle necessità del paziente e della sua famiglia;
b) al momento della presa in carico:
1) verifica dell'accessibilità dell'abitazione del paziente da parte del gruppo di assistenza;
2) verifica dei tempi di intervento, che non devono comunque essere superiori a tre giorni;
3) verifica del possesso da parte dell'ente incaricato dell'assistenza di mezzi e personale idonei per affrontare i problemi del paziente, quali presenza di più specialisti ai fini di un approccio multidisciplinare e possibilità di garantire visite urgenti per 24 ore al giorno;
4) verifica del possesso da parte dell'ente incaricato dell'assistenza di mezzi e personale idonei per affrontare i problemi della famiglia del paziente, quali fornitura tempestiva di materiali e di presìdi sanitari, rimborso delle spese farmaceutiche aggiuntive e supporto psicologico.