Art. 3.
(Procedure relative all'ospedalizzazione domiciliare).

      1. L'ospedalizzazione domiciliare può essere realizzata sia attraverso gli enti sia attraverso strutture miste. Sono previste allo scopo convenzioni con organizzazioni di volontariato senza fine di lucro stipulate su base regionale e su cui esercitano la vigilanza le aziende sanitarie locali.
      2. Le procedure preliminari all'attivazione dell'ospedalizzazione domiciliare sono le seguenti:

          a) al momento della richiesta di assistenza alle aziende sanitarie locali o alle aziende ospedaliere:

              1) verifica dei requisiti di cui all'articolo 2;

              2) raccolta di informazioni sulle necessità del paziente e della sua famiglia;

          b) al momento della presa in carico:

              1) verifica dell'accessibilità dell'abitazione del paziente da parte del gruppo di assistenza;

 

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              2) verifica dei tempi di intervento, che non devono comunque essere superiori a tre giorni;

              3) verifica del possesso da parte dell'ente incaricato dell'assistenza di mezzi e personale idonei per affrontare i problemi del paziente, quali presenza di più specialisti ai fini di un approccio multidisciplinare e possibilità di garantire visite urgenti per 24 ore al giorno;

              4) verifica del possesso da parte dell'ente incaricato dell'assistenza di mezzi e personale idonei per affrontare i problemi della famiglia del paziente, quali fornitura tempestiva di materiali e di presìdi sanitari, rimborso delle spese farmaceutiche aggiuntive e supporto psicologico.